PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano apposite norme per garantire interventi diagnostici precoci, abilitativi, riabilitativi e di integrazione scolastica per tutti i bambini nati o divenuti sordi, in modo che essi imparino a parlare con gli stessi tempi dei loro coetanei normoudenti, acquistino autonomia nella comunicazione e raggiungano una piena integrazione sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
      2. Le regioni, nell'emanazione delle norme di cui al comma 1, provvedono in particolare:

          a) ove non lo abbiano ancora fatto, a predisporre i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per prevenire le malattie genetiche, causa di handicap, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          b) ad assicurare che tutti i nuovi nati siano sottoposti ad immediati accertamenti audiologici;

          c) a fornire ai genitori di bambini sordi un'informazione immediata sugli impedimenti causati dalla sordità all'apprendimento spontaneo del linguaggio orale e sulla necessità e sulle modalità dell'abilitazione e dell'educazione linguistica orale precoce indicando i centri specializzati accreditati nel territorio dell'azienda sanitaria locale più vicina ai soggetti interessati;

          d) a garantire il funzionamento di strutture accreditate per l'erogazione dei trattamenti logopedici adatte per l'abilitazione e l'educazione linguistica orale fin dai primi mesi di vita dei bambini, secondo stardard quantitativi e qualitativi

 

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stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

          e) a stabilire che sia erogata l'assistenza protesica in stretto collegamento con gli interventi logopedici in coerenza con il progetto riabilitativo e le necessità del singolo utente;

          f) a fornire la possibilità per il bambino sordo, su richiesta della famiglia, di apprendere anche la lingua italiana dei segni;

          g) a garantire, ove richiesto, il servizio di traduzione in lingua italiana dei segni ovvero ogni altra soluzione tecnica atta a favorire la comunicazione dei sordi in ambito scolastico, universitario e nei principali servizi pubblici.

Art. 2.

      1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordi precoci, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso l'assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l'iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati.
      2. Le regioni possono altresì istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

 

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modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l'iscrizione.
      4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi e le associazioni dei sordi precoci e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1.

Art. 3.

      1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all'abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità.
      2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è concesso, per le finalità di cui al medesimo comma 1, un credito d'imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a 200 mila euro.
      4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, può

 

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essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d'imposta.
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti d'imposta di cui al comma 3, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.
      7. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 4.

      1. Ai soggetti minorati dell'udito di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni o divenuti tali per cause diverse da quelle previste dal medesimo comma, è concesso di portare in detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese sostenute per i servizi di interpretariato.

Art. 5.

      1. Le stazioni televisive pubbliche e private nelle programmazioni devono garantire l'uso di sottotitoli o della lingua italiana dei segni.

 

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      2. I contratti di servizio definiscono le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

Art. 6.

      1. L'indennità di comunicazione prevista per i sordi ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, è equiparata all'indennità di accompagnamento corrisposta agli invalidi civili.

Art. 7.

      1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e sono predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.

Art. 8.

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 25 milioni a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

 

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finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.